E’ regolamentato dall’art. 32 della L.P. 23/92 e dal D.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg. La domanda deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica da tutelare e il documento per il quale è richiesto l’accesso. Deve essere presentata dal titolare dell’interesse o da persona delegata. Per i soggetti destinatari del provvedimento finale o per i soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimento, la motivazione non è necessaria. La richiesta va presentata all’ufficio/struttura che ha formato il documento oggetto di accesso o che lo ha utilizzato per svolgere la propria attività. La richiesta può essere presentata a mano, tramite il servizio postale, tramite mail o pec.
Cura tutte le attività che le leggi, lo statuto della Comunità, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del Segretario generale.