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Richiamato l’art. 17 della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., al comma 4 prevede:
“In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente, designato dal presidente tra i componenti del consiglio dei sindaci. In caso di mancata designazione, svolge le funzioni di vicepresidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci”.