I.MU.P. - TA.SI. 2014
INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI IMUP
Gentile contribuente,
rispetto al 2013 l’I.MU.P. è rimasta quasi invariata nella sua struttura. La novità più rilevante, come di seguito illustrato, è la conferma che l’abitazione principale (tranne quelle di lusso) è esente. Anche per il 2014 i versamenti sono in favore del Comune ad eccezione dei fabbricati di tipo industriale o alberghiero, per i quali lo Stato si è riservato il gettito calcolato sull’aliquota standard.
Con questa informativa si è ritenuto comunque utile riassumere gli elementi che costituiscono l’imposta, ed informare sui dati che servono per il corretto pagamento (modalità, scadenze) e sulle decisioni adottate dai singoli Comuni relativamente alle aliquote ed alle detrazioni.
INFORMAZIONI SULLA TASI
ATTENZIONE: per quanto riguarda la nuova Tassa sui servizi indivisibili (la “TA.S.I.”) si comunica che per decisione dei Comuni NESSUN VERSAMENTO IN ACCONTO DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO. La tassa dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014. Il contribuente è libero di versare acconti o pagare in più rate l’imposta annuale dovuta, purché entro il 16 dicembre risulti effettuato il versamento complessivo. Verrà inviata nei prossimi mesi apposita informativa.
LE NOVITA’ IMUP 2014:
Rispetto al 2013 le novità IMUP sono contenute. Per punti, si possono così sintetizzare:
- Le nuove aliquote e detrazioni deliberate dai singoli Comuni sono quelle della tabella in ultima pagina;
- Le abitazioni principali (tranne quelle di lusso delle categorie A1, A8 e A9) sono esenti dall’I.MU.P. ;
- Ad oggi nessun Comune ha modificato i valori di riferimento delle aree edificabili: si consiglia di verificare gli importi sul sito indicato alla fine di questa Informativa;
IL REGOLAMENTO. I Comuni che fanno capo al Servizio Tributi e Tariffe della Comunità hanno adottato un unico regolamento I.MU.P. Con esso è stato stabilito:
- che il Comune può determinare (con separata deliberazione)i valori standard delle aree fabbricabili nelle diverse zone del territorio comunale ai fini delle verifiche;
- che non vi è alcun obbligo di presentare la dichiarazione I.MU.P.
COS’E’ L’IMUP. L’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è in vigore dall’1.1.2012 (art. 13 del D.L. n. 201/2011). Si paga per il possesso di fabbricati ed aree edificabili.
CHI DEVE PAGARE L’IMUP. Deve versare l'I.MU.P. il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, leasing, il coniuge assegnatario in seguito a separazione o divorzio, sui beni immobili intesi come fabbricati (abitazioni, garage, posti macchina, cantine, soffitte, depositi, negozi, uffici, laboratori artigianali, industrie, alberghi, ristoranti) e come aree edificabili.Se l’immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto al versamento della propria quota.
SONO ESENTI:
- Le abitazioni principali (cioè l’UNICA unità immobiliare catastale di tipo abitativo all’interno della quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica e dimora abitualmente)e le fattispecie assimilate (vedi di seguito) tranne le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) che, anche se destinate ad abitazione principale del contribuente, sono ancora soggette al pagamento;
- I terreni agricoli non edificabili;
- i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoliiscritti alla previdenza agricola I.N.P.S.;
- i fabbricati strumentali all’attivitàagricola se accatastati in categoria D10 o se a Catasto risulta per essi l’annotazione della richiesta di riconoscimento di ruralità;
- le O.N.L.U.S.di cui al D.L.vo n. 460/1997 (esenzione decisa nel Regolamento);
- l’abitazionedi proprietà (parziale o completa) del coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,non ne risulti assegnatario.
- gli immobili di proprietà di persone giuridiche non commerciali, concessi in uso gratuito ad altra persona giuridica non commerciale per usi non commerciali (tranne i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D).
LE SINGOLE TIPOLOGIE DI IMMOBILI:
a) L’abitazione principale. L’IMPOSTA E’ DOVUTA SOLO PER I FABBRICATI DELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9. L’aliquota e la detrazione da utilizzare per il calcolo dell’imposta dovuta sono riportate nella Tabella. Sono esenti tutte le altre abitazioni principali, ed inoltre sono anche esenti:
- le pertinenze dell’abitazione principale e cioè garage, box , cantine, depositi, magazzini, tettoie (C/6,C/2 e C/7) nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate nella parentesi;
- la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,ne risulti assegnatario;
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari (abitazioni) assegnate ai soci a proprietà indivisa ma ancora intestate alla Cooperativa;
- le unità immobiliari di soggetti appartenenti alle forze armate che per motivi di servizio hanno posto la residenza in altra abitazione.
b) Le altre abitazioni. Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che non hanno i requisiti di “abitazione principale” pagano l’I.MU.P. come “altri fabbricati”, e cioè con l’aliquota ordinaria (vedi tabella allegata). ATTENZIONE: non è considerata abitazione principale (e deve quindi pagare come “altra abitazione”) l’abitazione data in uso gratuito ai parenti e l’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero. ATTENZIONE: si verifichi la tabella allegata per alcuni casi particolari di aliquota o di assimilazione ad abitazione principale stabiliti da singoli Comuni per la fattispecie degli appartamenti concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado.
c) I fabbricati di tipo non abitativo. I fabbricati non abitativi pagano l’I.MU.P. usando per il calcolo dell’imposta dovuta la rendita catastale rivalutata con i coefficienti specifici (vedi paragrafo successivo).
d) Le aree edificabili. Un terreno è edificabile se il Piano Regolatore comunale lo qualifica come idoneo (anche solo potenzialmente) alla realizzazione di un fabbricato (anche da parte di un Ente pubblico previo esproprio). Il Comune può determinare valori delle aree edificabili per l’attività di controllo(le tabelle sono pubblicate sul sito internet indicato di seguito).
COME SI CALCOLA L’IMUP. L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota decisa dal Comune (vedi Tabella). Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (vedi paragrafo precedente). Il valore dei fabbricati è dato dalla rendita catastale, prima rivalutata del 5 per cento e poi moltiplicata per:
- 160 per tutte le abitazioni (categorie A) e relative pertinenze (C/6, C/2,C/7),
- 55peri negozi (C/1),
- 140per i laboratori artigianali (C/3) e per i fabbricati del gruppo (B).
- 80per gli uffici (A/10) e per i fabbricati della categoria (D/5);
- 65per gli immobili speciali (D),
LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI. Le aliquote e le detrazioni decise da ogni Comune sono riportate nella Tabella. Le detrazioni per abitazione principalevanno calcolate per i mesi nel corso dei quali il contribuente ha diritto di usufruirne (il mese deve essere considerato per intero se il diritto di detrazione supera il periodo di giorni 15). E’ prevista per legge la detrazione del50%per i fabbricati:
- dichiarati inagibili ed inabitabili (come definiti dal Regolamento I.MU.P.);
- per i quali vi è la dichiarazione di bene di interesse storico, artistico e culturale.
COME E QUANDO SI VERSA. L’imposta è ad autoliquidazione, e quindi chi deve pagare è tenuto ad effettuare il calcolo e a versare. Il pagamento deve essere effettuato usando il modello F24 (Banche o Posta -il codice dei singoli Comuni ed i codici tributo sono riportati nella Tabella).
L’imposta non è dovuta quandol'importo annuo complessivoèinferiore a 12 Euro.
ACCONTO: Entro il 16 giugno 2014 è dovuta la prima rata pari al 50% dell’imposta.
SALDO: Entro il 16 dicembre 2014 deve essere pagata la rata a saldo.
Il pagamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.MU.P.
- Dott.ssa Cristina Baldo -
I.MU.P 2014 | |||||||||
COMUNE | CODICE ISTAT DEL COMUNE | ALIQUOTA ORDINARIA |
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE (vedi istruzioni) |
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO A1, A8, A9) | ALIQUOTE SPECIALI | ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (*) | |||
AVIO | A520 | 0,783% | 0,40% | € 200,00 | Sì PER LA PARTE DI RENDITA CATASTALE DEL FABBRICATO FINO A 500 Euro | ||||
BESENELLO | A821 | 0,78% | 0,42% | € 200,00 | 0,93% (FABBRICATI NON DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE NE’ AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE) | NO | |||
BRENTONICO | B153 | 0,783% | 0,35% | € 200,00 | 0,46% (FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO) | NO | |||
CALLIANO | B419 | 0,76% | 0,40% | € 200,00 | 0,46% (FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO) | NO | |||
NOGAREDO | F920 | 0,76% | 0,40% | € 200,00 | 0,81% (AREE FABBRICABILI) - 0,46% (FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO) | NO | |||
NOMI | F929 | 0,76% | 0,40% | € 200,00 | NO | ||||
POMAROLO | G808 | 0,76% | 0,40% | € 200,00 | 0,66% (FABBRICATI CATEGORIE CATASTALI C1-C3) | Sì PER LA PARTE DI RENDITA CATASTALE DEL FABBRICATO FINO A 500 Euro | |||
RONZO-CHIENIS | M303 | 0,76% | 0,40% | € 200,00 | NO | ||||
TERRAGNOLO | L121 | 0,783% | 0,40% | € 200,00 | 1,06% (FABBRICATI CATEGORIE CATASTALI D) | Sì PER LA PARTE DI RENDITA CATASTALE DEL FABBRICATO FINO A 500 Euro | |||
TRAMBILENO | L322 | 0,783% | 0,40% | € 200,00 | 1,06% (FABBRICATI CATEGORIE CATASTALI D) | Sì PER LA PARTE DI RENDITA CATASTALE DEL FABBRICATO FINO A 500 Euro | |||
VILLA LAGARINA | L957 | 0,783% | 0,40% | € 200,00 | NO | ||||
VOLANO | M113 | 0,76% | 0,40% | € 200,00 | 0,91% (AREE EDIFICABILI E FABBRICATI NON DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE NE’ AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE) | Sì PER LA PARTE DI RENDITA CATASTALE DEL FABBRICATO FINO A 500 EURO | |||
|
|||||||||
CODICI TRIBUTO MOD. F24 PER VERSAMENTO ALLO STATO: | |||||||||
3925 | IMUP ALTRI FABBRICATI (SOLO PER FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D) | ||||||||
CODICI TRIBUTO MOD. F24 PER VERSAMENTO AL COMUNE: | |||||||||
3912 | IMUP ABIT. PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE | ||||||||
3916 | IMUP AREE FABBRICABILI | ||||||||
3918 | IMUP ALTRI FABBRICATI | ||||||||
3930 | IMUP MAGGIORAZIONE COMUNALE FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D | ||||||||
(*)= Comprende l’appartamento e la relativa pertinenza (C/2, C/6, C/7) |